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Tribunale di Torino, 4 Marzo 2025, n. 1072/2025

Cessione separata di quote e marchio, garanzia sui debiti pregressi ed eccezione di inadempimento

Tribunale di Torino, 4 Marzo 2025, n. 1072/2025
Cessione separata di quote e marchio, garanzia sui debiti pregressi ed eccezione di inadempimento

Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella del marchio di proprietà del socio persona fisica, trattandosi di beni che possono circolare autonomamente, anche se entrambi componenti di un complesso aziendale unitario. In mancanza di prova che con i due contratti le parti abbiano simulato un negozio unico e inscindibile, essi restano autonomi anche ai fini dell’imputazione dei pagamenti e dell’eccezione di inadempimento; è irrilevante che il preliminare prevedesse un corrispettivo unitario. [Nella specie, cessione del 100% delle quote di una s.r.l. che gestiva una discoteca e, con separato contratto in pari data, del marchio «Cabiria»].

In mancanza di prova della dichiarazione con cui il debitore, al momento del pagamento, ha indicato il debito da estinguere, i pagamenti si imputano secondo i criteri dell’art. 1193 c.c. ai debiti scaduti; la diversa entità del residuo dovuto per ciascuno dei due contratti dipende allora soltanto dai diversi piani di pagamento rateale.

La clausola del contratto di cessione di quote secondo cui i debiti della società anteriori a una certa data restano a carico del cedente, con facoltà dell’acquirente di trattenere quanto anticipato per pagarli, obbliga il cedente a soddisfarli a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula. Se risultano debiti imputabili alla gestione precedente di importo superiore al residuo prezzo richiesto, e il cedente non prova di averli pagati, va accolta l’eccezione di inadempimento del cessionario, senza necessità di accertare l’esatto ammontare dei debiti o il valore della società quando non sono proposte domande riconvenzionali. Spetta al cessionario provare l’imputabilità dei debiti alla gestione precedente: a tal fine non bastano un prospetto allegato a una diffida stragiudiziale o un bilancio che non distingue tra debiti sorti prima e dopo la cessione. [Nella specie, debiti verso lo studio di commercialisti, per una sponsorizzazione e verso l’INPS per circa € 80.000, a fronte di un residuo prezzo di € 6.500].

Ai fini dell’inadempimento del cedente non rilevano il prezzo, anche irrisorio, al quale egli aveva poco prima acquistato da terzi parte delle quote, che può dipendere dalla particolare natura dei loro rapporti, la temporanea chiusura del locale gestito dalla società, che non lo rende di per sé privo di avviamento, né la presenza di debiti nel bilancio successivo, che non significa insolvenza della società.

La legittimazione all’azione di nullità del marchio per anteriorità invalidanti spetta, ai sensi dell’art. 122, co. 2, c.p.i., soltanto ai titolari dei diritti anteriori, e il cessionario che deduca la nullità del marchio per far valere quella del contratto di cessione non ha interesse ad agire se nessuno ha mai rivendicato anteriorità. L’eventuale preuso del segno da parte di terzi non rende nullo il marchio, ma consente al preutente di continuare a usarlo ai sensi dell’art. 12 c.p.i. Anche un marchio meramente denominativo può avere capacità distintiva, che non è esclusa dalla coincidenza con il titolo di un noto film muto: il nome «Cabiria» per una discoteca ha anzi un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna attinenza con l’attività esercitata.

L’inadempimento del cedente del marchio per averne continuato l’uso non può desumersi dalla sola esistenza di società a lui riconducibili che contengono il medesimo nome nella denominazione sociale, senza allegare quale attività in concreto esse abbiano esercitato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva l’eccezione di compensazione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il controcredito potrà comunque essere fatto valere in sede esecutiva.

Data Sentenza: 04/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 5187 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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