Il giudicato copre anche le necessarie premesse fattuali e logico-giuridiche della decisione, con esclusione delle affermazioni incidentali e degli obiter dicta. Perciò, quando la qualificazione di una clausola statutaria è stata espressamente affrontata, come questione pregiudiziale, da precedenti sentenze definitive tra le stesse parti, il giudice non deve interpretare nuovamente la clausola ma accertare la portata delle pronunce ormai stabilizzate. [Nella specie, clausola dello statuto di una s.r.l. che obbligava i soci persone fisiche di minoranza, dipendenti di società del gruppo, a offrire in acquisto pro quota le proprie quote agli altri soci, al valore del patrimonio netto, alla cessazione del rapporto di lavoro].
La clausola statutaria che obbliga il socio, al verificarsi di una determinata circostanza, a offrire in acquisto la propria quota agli altri soci configura un obbligo di alienare la partecipazione, che per produrre effetti reali richiede un apposito atto traslativo; essa non integra un recesso ad effetti automatici, né un’ipotesi di esclusione riconducibile all’art. 2473 bis c.c., neppure in via analogica. All’obbligo di offrire in acquisto non corrisponde infatti un obbligo degli altri soci di comprare, sicché l’offerta potrebbe restare senza accettazione e le quote potrebbero restare in capo al socio. [Nella specie, il piano di incentivazione cui la clausola rinviava prevedeva la stipula di atti notarili per il trasferimento delle quote].
È annullabile, perché contraria alla legge e allo statuto, la delibera con cui l’assemblea della s.r.l. prende atto del recesso del socio, con decorrenza da una data anteriore, in pretesa applicazione di una clausola che prevede soltanto l’obbligo di cedere la quota: la delibera è stata adottata senza convocare il socio, ancora iscritto nell’elenco soci, e prende atto di un recesso mai avvenuto e non previsto dallo statuto. Anche ad applicare analogicamente l’art. 2473 bis c.c., l’esclusione dovrebbe essere deliberata dall’assemblea, diverrebbe efficace solo dopo la delibera e richiederebbe comunque la convocazione del socio escludendo. La questione della validità dell’uscita del socio è pregiudiziale e assorbente rispetto al vizio di convocazione, perché solo un’uscita automatica escluderebbe il diritto del socio a essere convocato.
La clausola che obbliga il socio a offrire in acquisto la quota è dettata nell’interesse degli altri soci, che di fronte al rifiuto di cedere possono tutelarsi con la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e con quella di risarcimento del danno da ritardo, non con una delibera di presa d’atto del recesso.
La domanda di condanna della società a reintegrare il socio nell’elenco soci presso il registro delle imprese, formulata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., non è nuova ma costituisce precisazione della domanda, già proposta in citazione, di adottare ogni conseguente statuizione di legge, perché il reinserimento è conseguenza obbligata dell’annullamento della delibera di presa d’atto del recesso.
Se nel corso del giudizio l’assemblea revoca una delle delibere impugnate, sulla relativa domanda di annullamento va dichiarata la cessazione della materia del contendere. [Nella specie, delibera di riduzione del capitale per la liquidazione delle quote dei soci considerati receduti].