Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l’esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. Dunque, la Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.