Vanno ricomprese nella competenza del Tribunale delle Imprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.
Laddove l’azione risarcitoria non risulti sorretta da delibera di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (questione preliminare di per sé assorbente), non può supplire il deposito di una mera “dichiarazione di ratifica” dell’iniziativa processuale assunta dall’attore e sottoscritta dal socio di maggioranza – dichiarazione come tale esclusivamente riferibile allo stesso dichiarante e non già alla società, quale unico soggetto competente a pronunciarsi sul tema in rilievo, dovendosi certamente escludere che la volontà del socio di maggioranza possa legittimamente venire a costituire la volontà dell’ente al di fuori del procedimento tipico previsto a tale scopo (in particolare con le tutele impugnatorie del caso).