L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa.
Ai fini del giudizio di confondibilità, la comparazione tra i prodotti non richiede un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso al fine di accertare se il prodotto susciti nel consumatore medio una impressione generale che non differisce da quella suscitata dal prodotto originale.
L’accertamento del rischio di confusione va parametrato alla figura del “consumatore medio” e non alla diversa figura dell’“utilizzatore informato”. E’ fondamentale che la valutazione del rischio di confusione tra i prodotti a confronto sia preceduta dall’individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati, tenendo conto, per un verso, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme e, per altro verso, che quanto più alto è il valore di un prodotto tanto meno la decisione del consumatore ha natura impulsiva; tanto meno, cioè, è determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un’attenzione riflessiva.
Il rischio di confusione sull’origine del prodotto, a presidio del quale opera il divieto dell’imitazione servile, può ritenersi scongiurato dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore.
Il “valore artistico” quale è richiesto per la protezione delle opere di industrial design va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.