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Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2026, n. 635/2026

Requisiti della concorrenza sleale per sviamento di clientela

Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2026, n. 635/2026
Requisiti della concorrenza sleale per sviamento di clientela

Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò tuttavia non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia incorso un pactum sceleris, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043 c.c. ma non un atto di concorrenza sleale.

Il tentativo di sviare la clientela rientra di per sé nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all’articolo 2598, n. 3, del c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

Possono ravvisarsi gli elementi della concorrenza sleale nel caso di appropriazione ed utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso di informazioni aziendali che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come informazioni riservate o segreti commerciali, costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi tali da superare la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.

In tema di concorrenza sleale per sviamento della clientela, non può ritenersi illecita l’acquisizione episodica di clienti della propria ex-datrice di lavoro, pertanto, la violazione dell’art. 2598 c.c. non sussiste quando manchi la prova di un’abituale condotta, scientemente preordinata a screditare la figura del concorrente e ad acquisirne la clientela, in spregio ai doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell’attività professionale.

Data Sentenza: 26/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro: RG 621 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/07/2026
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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