Il socio di una cooperativa edilizia è parte di due rapporti collegati ma dotati di causa autonoma: quello sociale, di carattere associativo, e quello di scambio tra l’assegnazione dell’alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. In caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione o recesso il socio ha diritto sia alla liquidazione della quota per quanto versato a titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto versato come anticipazione per l’acquisto dell’alloggio, dovuta anche in presenza di un disavanzo di bilancio se la proprietà dell’alloggio non sia stata conseguita; alla restituzione non può opporsi in compensazione la quota degli oneri di gestione e dei costi dei contenziosi, che attiene alla liquidazione della quota e non è comunque provata.
Il rilievo dell’elemento personale nelle cooperative e il canone di buona fede impongono agli amministratori di trattare in modo uguale i soci che si trovino in eguale posizione rispetto alla società: la violazione dell’obbligo di parità di trattamento fonda la loro responsabilità verso il socio ai sensi dell’art. 2395 c.c., in solido con la cooperativa, come quando gli amministratori trasferiscano gli alloggi a undici dei tredici soci, anch’essi morosi rispetto al versamento deliberato, senza trasferire quello assegnato all’attore, poi pignorato e venduto all’asta dal creditore della cooperativa. L’azione spetta anche al socio poi receduto, perché il fatto illecito si è verificato quando egli era socio. Il danno comprende la restituzione delle somme versate, le spese sostenute e il lucro cessante pari alla differenza tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito, debito di valore soggetto a rivalutazione, mentre non sono risarcibili i pregiudizi non patrimoniali genericamente allegati, né le spese legali stragiudiziali di cui non si provi il pagamento.