Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società deve provare la qualità di amministratore del convenuto, allegare i singoli atti gestori contrari agli obblighi di legge o di statuto e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare l’esatto adempimento, la non imputabilità dell’inadempimento, l’insindacabilità della scelta gestoria o l’inesistenza del danno; ogni addebito integra un’autonoma domanda, e il risarcimento resta limitato all’importo ritualmente domandato entro le preclusioni. Rispondono gli amministratori che si facciano rimborsare spese personali di cui non provino l’inerenza, noleggino a spese sociali autovetture usate per sé o concesse a terzi senza ragione, assumano un dipendente che non presta alcuna attività o stipulino in prorogatio una polizza D&O a proprio favore, anche quando la firma sul contratto risulti apposta con un fotomontaggio, se l’amministratore ne abbia poi chiesto copia per avvalersene.
Il pagamento da parte della società del premio di una polizza che assicura l’amministratore e i suoi familiari costituisce un fringe benefit, componente accessoria del compenso che deve essere prevista dalla delibera assembleare attributiva del compenso, in mancanza della quale l’esborso è illegittimo e va risarcito; la conoscenza dell’operazione da parte degli altri consiglieri non la rende lecita.
L’insindacabilità delle scelte gestorie incontra un limite in quelle irragionevoli o arbitrarie, tra le quali rientra la conclusione di contratti con controparti già insolventi, riconducibili allo schema della «scatola vuota», mentre il credito verso un cliente ancora solvibile non è danno risarcibile finché la società possa recuperarlo. Non sussiste responsabilità degli amministratori per contratti di consulenza tipici, stipulati nell’ambito di operazioni analoghe e rivelatisi pregiudizievoli solo ex post per l’inadempimento del terzo, né per preliminari di acquisto di cui non si alleghi il versamento delle caparre o l’inadempimento della società; la mancata emissione di un prestito obbligazionario non è causa diretta della perdita di fatturato, dipendente semmai dalla mancata sottoscrizione. La liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e l’allegazione dei criteri di quantificazione.
La delibera che attribuisce il compenso agli amministratori, se non impugnata, resta pienamente efficace e i suoi vizi, come il conflitto di interessi del socio votante, non possono essere fatti valere con un accertamento incidentale volto a ottenere la restituzione dei compensi, perché nel diritto societario l’annullabilità si fa valere solo in via d’azione nel termine di decadenza. Gli atti di mala gestio non rendono indebiti i compensi già corrisposti, il cui riequilibrio è affidato al risarcimento del danno e non all’eccezione di inadempimento.