L’art. 2367 c.c. attribuisce ai soci titolari della quota minima di capitale prevista dalla legge o, se inferiore, dallo statuto un diritto sociale di natura amministrativa, inderogabile e posto a tutela della minoranza esterna al gruppo di comando, di chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea; la soglia si calcola sul solo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, poiché il diritto di chiedere la convocazione è strumentale al diritto di intervenire e votare in assemblea.
La legittimazione alla richiesta e al ricorso per la convocazione giudiziale presuppone la qualità di socio e il possesso della quota minima, che devono sussistere al momento del ricorso e per tutto il procedimento fino alla decisione, sicché la perdita della qualità di socio per recesso, esclusione o alienazione della partecipazione determina il rigetto del ricorso. Va quindi respinto il ricorso dei soci di una cooperativa che, scomputati i receduti e gli esclusi, non raggiungano più il decimo dei voti [nella specie, 46 soci residui su 608, a fronte di una soglia di 61]: il recesso è efficace dal ricevimento della comunicazione, a prescindere dalla delibera del consiglio di amministrazione, e l’esclusione dal ricevimento del provvedimento; le esclusioni deliberate pochi giorni dopo il deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese.