L’art. 2367 c.c. attribuisce ai soci titolari della quota minima di capitale prevista dalla legge o, se inferiore, dallo statuto un diritto sociale di natura amministrativa, inderogabile e posto a tutela della minoranza esterna al gruppo di comando, di chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea; la soglia si calcola sul solo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, poiché il diritto di chiedere la convocazione è strumentale al diritto di intervenire e votare in assemblea; spetta anche all’usufruttuario e al creditore pignoratizio, salvo patto contrario, e al solo custode in caso di sequestro delle azioni.
La legittimazione alla richiesta e al ricorso per la convocazione giudiziale presuppone la qualità di socio e il possesso della quota minima, che devono sussistere al momento del ricorso e per tutto il procedimento fino alla decisione, sicché la perdita della qualità di socio per recesso, esclusione o alienazione della partecipazione determina il rigetto del ricorso. Va quindi respinto il ricorso dei soci di una cooperativa che non raggiungano più il decimo dei voti, come quando, scomputati i soci esclusi per perdita dei requisiti ai sensi dell’art. 2533, primo comma, lett. c), c.c. e i receduti, i ricorrenti residui restino al di sotto di un decimo dei soci cooperatori: il recesso è efficace dal ricevimento della comunicazione, a prescindere dalla delibera del consiglio di amministrazione, e l’esclusione dal ricevimento del provvedimento; le esclusioni deliberate pochi giorni dopo il deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese.