Un marchio originariamente debole perché descrittivo del prodotto acquista natura di marchio forte per effetto del secondary meaning ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, c.p.i., quando per la diffusione prolungata, la capillare rete commerciale e i rilevanti investimenti pubblicitari il pubblico lo identifichi stabilmente come indicatore di provenienza da una determinata impresa [nella specie, “Libraccio” per il commercio di libri].
L’aggiunta del nome di un quartiere o di una località al marchio altrui divenuto forte non esclude la contraffazione, ma aggrava il rischio di associazione, lasciando intendere che l’attività sia una filiale locale del titolare; l’uso del segno anche come insegna, nome a dominio e sui social ne conferma l’impiego in funzione di marchio e giustifica inibitoria, ritiro dal commercio, penale e pubblicazione. Vanno invece respinte le domande inibitorie e risarcitorie nei confronti del convenuto che, a seguito del sollecito stragiudiziale e prima della notifica della citazione, abbia rimosso ogni riferimento al marchio dalle proprie insegne.