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Corte d'appello di Napoli, 28 Febbraio 2025, n. 981/2025

Danno da cartello dei camion e decorrenza della prescrizione dalla decisione della Commissione europea

Corte d'appello di Napoli, 28 Febbraio 2025, n. 981/2025
Danno da cartello dei camion e decorrenza della prescrizione dalla decisione della Commissione europea

Ai fini dell’art. 2935 c.c., la prescrizione dell’azione risarcitoria per il sovrapprezzo pagato a causa di un cartello, trattandosi di danno lungolatente, decorre non dal compimento o dalla cessazione della condotta ma dal momento in cui l’illecito diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato, di regola coincidente con la decisione della Commissione europea che lo accerta, perché l’annuncio dell’avvio dell’indagine e i comunicati stampa sulle ispezioni, che danno conto di meri sospetti di violazione, non sono idonei a rendere conoscibile un’intesa segreta tra i partecipanti, né il danneggiato ha un onere generale di diligenza che gli imponga di seguirne la pubblicazione [impresa di autotrasporto per conto terzi che aveva acquistato quattordici autocarri tra il 2005 e il 2011 e chiedeva 250.560 euro di danno da sovrapprezzo, cartello tra costruttori accertato con decisione di transazione del 19 luglio 2016 dopo l’avvio dell’indagine nel gennaio 2011].

La qualità di imprenditore dell’acquirente non anticipa la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria antitrust quando questi opera in un segmento diverso da quello dei partecipanti all’intesa e utilizza il bene acquistato come mero strumento della propria attività, perché la conoscibilità dell’illecito va valutata caso per caso secondo il grado di competenza e di effettiva informazione del danneggiato, mentre grava sull’impresa che eccepisce la prescrizione l’onere di provare il momento in cui il danneggiato ha acquisito un’adeguata e ragionevole percezione del danno e della sua ingiustizia.

L’art. 10 della direttiva 2014/104/UE e l’art. 8 d.lgs. 3/2017 hanno natura sostanziale e si applicano all’azione risarcitoria proposta dopo l’entrata in vigore della disciplina di recepimento per una violazione cessata in precedenza, purché il termine di prescrizione previsto dalla normativa anteriore non sia scaduto alla data di scadenza del termine di recepimento, sicché in tal caso opera il termine quinquennale che non decorre prima della conoscenza della condotta illecita, del danno e dell’autore della violazione ed è sospeso durante l’istruttoria dell’autorità di concorrenza.

La decisione con cui la Commissione europea, all’esito della procedura di transazione, accerta la partecipazione di un’impresa a un cartello consente di ritenere provata la condotta anticoncorrenziale nel successivo giudizio risarcitorio, perché il suo valore probatorio deriva dall’istruttoria svolta con la piena collaborazione dell’impresa, dall’accettazione degli addebiti e dalla rinuncia a impugnarli, salva la prova contraria a carico dell’impresa, che non è fornita deducendo che la condotta si sarebbe risolta in un mero scambio di informazioni sui prezzi, sicché non occorre il rinvio pregiudiziale sull’applicabilità dell’art. 16 reg. CE 1/2003 alle decisioni di transazione.

Il giudice d’appello che decide sull’impugnazione di una sentenza non definitiva esaurisce il thema decidendum del grado e chiude il processo davanti a sé, sicché deve liquidare le spese del giudizio di impugnazione secondo la soccombenza in quel grado, mentre la regolazione delle spese di primo grado resta riservata al giudice che pronuncerà la sentenza definitiva.

Data Sentenza: 28/02/2025
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Roberto Notaro
Registro: RG 5254 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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