La nullità per violazione dell’art. 2, comma 2, legge 287/1990 della garanzia che riproduce le clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d’Italia 55/2005 presuppone che la garanzia sia qualificabile come fideiussione omnibus, sicché non può essere dichiarata quando la garanzia debba essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, che non rientra tra i contratti a valle dell’intesa anticoncorrenziale accertata [garanzia rilasciata da una persona fisica il 2 settembre 2005 a favore di una banca per le obbligazioni di una s.p.a. fino a 4.500.000 euro, qualificata come contratto autonomo di garanzia da una sentenza di altro tribunale passata in giudicato nel gennaio 2024].
La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia, contenuta nella sentenza passata in giudicato che ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal garante nei confronti della banca, fa stato nel diverso giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto la nullità della medesima garanzia, perché il giudicato copre anche gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini della decisione, che ne costituiscono la premessa necessaria, mentre non si estende alle enunciazioni puramente incidentali e alle affermazioni eccedenti la necessità logico-giuridica della pronuncia.
È ammissibile nel giudizio d’appello la produzione di una sentenza passata in giudicato dopo la proposizione dell’impugnazione, unitamente all’attestazione della cancelleria, perché si tratta di un documento formatosi successivamente che non poteva essere prodotto in precedenza, purché sia depositato nella prima difesa utile, tanto più quando l’altra parte non ne contesti l’ammissibilità.