La diffusione in rete di un filmato che mostra un reale difetto di funzionamento del macchinario prodotto dal concorrente non integra la concorrenza sleale per denigrazione di cui all’art. 2598, n. 2, c.c. quando non sia provato che le immagini fossero accompagnate da apprezzamenti denigratori, perché la divulgazione di circostanze vere è idonea a produrre un discredito illecito solo se e nei limiti in cui sia contestualmente accompagnata da invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, delle quali la notizia veritiera costituisca mero spunto o pretesto [filmato caricato sul canale online del socio dell’impresa concorrente e reperibile tramite motore di ricerca, che riprendeva una denocciolatrice di pesche in funzione e il taglio irregolare dei frutti, con didascalie in italiano il cui tenore i testimoni stranieri non erano in grado di riferire].
La concorrenza sleale per denigrazione richiede un’effettiva divulgazione di notizie e apprezzamenti idonei a screditare il concorrente presso una pluralità di persone, sicché non la integrano le esternazioni rivolte occasionalmente a un singolo interlocutore nell’ambito di un colloquio privato, quali le osservazioni sui problemi di funzionamento e sugli elevati costi di manutenzione del macchinario altrui riferite a un cliente comune, che per il loro contenuto non presentano neppure un carattere fortemente diffamatorio.
L’imitazione servile di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. riguarda la sola forma esteriore individualizzante del prodotto e non sussiste quando le somiglianze tra macchinari industriali derivano da una configurazione standard dettata dalle fasi del processo di lavorazione e investono elementi funzionali o privi di novità e capacità distintiva, mentre il rischio di confusione va valutato con riguardo al pubblico specializzato cui i prodotti sono destinati e al mercato rilevante in cui operano le imprese in concorrenza, e va escluso quando gli operatori del settore siano in grado di riconoscere l’origine del macchinario anche in assenza di indicazioni sul produttore.
Quando l’imprenditore invoca soltanto la tutela contro l’imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. senza azionare i propri diritti di brevetto, sono irrilevanti ai fini della decisione le deduzioni relative alle soluzioni tecniche brevettate impiegate nei suoi macchinari, e la tutela resta circoscritta alla pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto idonea a ingenerare confusione presso la clientela di riferimento.
L’ordine di pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 2600 c.c. è una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso e non collegata all’accertamento del danno, sicché può essere disposto anche quando sia respinta la domanda risarcitoria, mentre la domanda di inibitoria accompagnata dalla richiesta di una penale per ogni violazione successivamente accertata integra la richiesta di parte necessaria per la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
Il risarcimento del danno da perdita di commesse conseguente ad atti di concorrenza sleale richiede la prova che le forniture non ottenute siano state acquisite dall’impresa concorrente autrice dell’illecito, sicché non è sufficiente dimostrare la sola perdita della commessa o la rinuncia del cliente all’acquisto quando manchino elementi testimoniali o documentali sull’assegnazione della fornitura al concorrente.