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Tribunale di Bolzano, 28 Gennaio 2025, n. 96/2025

Marchio debole descrittivo di una caratteristica del prodotto e lievi modifiche che escludono la confondibilità

Tribunale di Bolzano, 28 Gennaio 2025, n. 96/2025
Marchio debole descrittivo di una caratteristica del prodotto e lievi modifiche che escludono la confondibilità

Il marchio formato dall’abbreviazione di parole inglesi di uso comune che descrivono una caratteristica del prodotto, come l’elevato contenuto proteico di alimenti lattiero-caseari, ha ridotta capacità distintiva ed è un marchio debole, sicché a escluderne la confondibilità con il segno posteriore, valutata in modo globale e sintetico sugli elementi salienti grafici e visivi e alla stregua della normale diligenza e avvedutezza del pubblico, sono sufficienti anche lievi modificazioni o aggiunte, come l’inserimento di lettere ulteriori che modificano la lunghezza del segno, piccole differenze grafiche e la presenza, nel marchio anteriore, del segno distintivo della casa produttrice [marchi denominativo e figurativo registrati in classe 29 per latte, yogurt e formaggi, composti dalle abbreviazioni di «high» e «protein», contrapposti al marchio posteriore registrato nel 2022 da un concorrente per formaggi e yogurt, che reintegra due lettere della parola «high»].

L’esclusione della confondibilità tra il marchio debole anteriore e il segno posteriore comporta il rigetto della domanda di nullità del marchio posteriore per difetto di novità ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), c) e d), c.p.i., delle domande di contraffazione del marchio e del nome a dominio che incorpora il medesimo segno e della domanda di concorrenza sleale fondata sulla stessa imitazione, con le conseguenti domande inibitorie, risarcitorie e di retroversione degli utili.

La capacità distintiva del marchio dipende dall’intensità del collegamento logico tra il segno e il prodotto o servizio, sicché è debole il marchio concettualmente legato al prodotto perché ne richiama un carattere o un elemento o perché formato da parole di comune diffusione che non sopportano un uso esclusivo, e la debolezza non incide sulla registrabilità ma sull’intensità della tutela, perché mentre per il marchio forte sono illecite anche modificazioni rilevanti che ne lascino sussistere il nucleo ideologico espressivo, per il marchio debole bastano lievi modificazioni o aggiunte, in funzione dell’esigenza di evitare che la privativa sul segno si traduca in un monopolio sul prodotto.

Data Sentenza: 28/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Elena Covi
Relatore: Birgit Fischer
Registro: RG 611 / 2024
Allegato:
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Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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