Nella società in nome collettivo a tempo determinato composta da due soci coniugi, la crisi irreversibile del rapporto coniugale e il legame instaurato da uno dei soci con una nuova compagna, inserita nell’attività sociale come collaboratrice e poi come socia, fanno venir meno la fiducia su cui si fonda il rapporto sociale e integrano giusta causa di recesso dell’altro socio ai sensi dell’art. 2285, comma 2, c.c., mentre il disinteresse per la gestione e l’assenza dal lavoro del socio receduto, riconducibili alla stessa crisi, non giustificano la sua esclusione [società in nome collettivo esercente una pasticceria-panetteria con caffè, con durata fissata al 2050, partecipata al 95% da un coniuge e al 5% dall’altro, separati nel 2017 e divorziati nel 2021, con recesso comunicato a mezzo PEC il 14 dicembre 2018].
Il socio di una società in nome collettivo che, in forza della responsabilità solidale e illimitata prevista dall’art. 2291 c.c., abbia estinto un debito sociale può rivalersi direttamente sul consocio, senza previa escussione del patrimonio sociale, per la parte del debito corrispondente alla quota di partecipazione di quest’ultimo, anche se il consocio è nel frattempo receduto, quando il debito trae origine da situazioni già esistenti alla data del recesso ai sensi dell’art. 2289, comma 3, c.c., mentre i versamenti eseguiti dal socio in favore della società a titolo di apporto o di finanziamento privato non provano l’estinzione di debiti sociali e non fondano il regresso.
Il recesso del socio da una società di persone è atto unilaterale recettizio che, se sorretto da giusta causa, produce effetto dal momento della comunicazione alla società anche quando l’altro socio non lo riconosca, sicché da quella data il socio perde lo status di socio e il diritto agli utili e la quota va liquidata con riferimento a quel giorno ai sensi dell’art. 2289 c.c., perché la liquidazione non è condizione di efficacia del recesso ma un suo effetto legale, e nulla spetta al socio receduto quando il valore della quota a tale data sia nullo o negativo.
Nel rito ordinario anteriore al d.lgs. 149/2022, scaduti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. il thema decidendum è cristallizzato, sicché è inammissibile la domanda proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni con cui la società, abbandonata la pretesa risarcitoria per la violazione degli obblighi sociali, chiede al socio la copertura pro quota del patrimonio netto negativo, perché l’art. 189 c.p.c. consente di precisare le conclusioni solo nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie.
La società che chieda al socio la restituzione di somme prelevate dai conti sociali come anticipazioni di utili non conseguiti deve allegare in modo specifico, al più tardi con la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. nel testo anteriore al d.lgs. 149/2022, le singole operazioni e il periodo in cui sono avvenute, perché la successiva produzione di documenti bancari, che ha funzione soltanto probatoria, non può supplire al difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi, e in mancanza di una puntuale allegazione non può operare neppure il principio di non contestazione.