Nel caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza del marchio per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., l’onere di provare l’uso del segno grava sul titolare (art. 121, comma 1, c.p.i.); ove il titolare, rimasto contumace, non fornisca tale prova, la decadenza deve essere dichiarata, con trasmissione di copia della sentenza all’UIBM a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 122, comma 8, c.p.i.