Il costo addebitabile al socio di s.r.l. che esercita il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è soltanto quello delle fotocopie o delle eventuali spese documentate, e non quello dell’attività del personale amministrativo preposto a evadere la richiesta, perché tale attività rientra nei compiti che il personale svolge alle dipendenze della società, tra i quali vi sono anche quelli funzionali alla tutela dell’interesse dei soci di minoranza. Pertanto, pur in mancanza di un esplicito rifiuto, la richiesta di previo pagamento di una somma [di 200 euro] priva di adeguata motivazione, formulata a distanza di tempo dalla richiesta di accesso, può essere interpretata come ostruzionistica.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. può essere limitato a tutela della riservatezza della società nei confronti del socio che operi per una società concorrente solo a due condizioni, consistenti nella prova del rapporto del socio con una società che opera effettivamente in concorrenza e nel fatto che la documentazione richiesta contenga dati la cui divulgazione possa compromettere gli interessi commerciali della società. A tal fine non è sufficiente il riferimento all’oggetto sociale e all’ubicazione della sede della società presso la quale il socio [presta attività come semplice impiegato].
La pendenza del giudizio promosso per ottenere la restituzione delle quote sociali [donate ai soci] non incide sulla legittimazione di questi a esercitare il diritto di controllo, sino all’eventuale pronuncia costitutiva o di condanna.
Il ricorso cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riferimento ai documenti non preventivamente richiesti alla società, in mancanza di un fatto lesivo attuale. La produzione in giudizio, da parte della società, di un documento di contenuto inferiore a quello richiesto [il bilancio provvisorio in luogo del dettaglio dei sottoconti dei mastri] non determina la cessazione della materia del contendere.
L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto incondizionato, a prescindere dalla consistenza della partecipazione, di esaminare i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Poiché l’interesse del socio a controllare l’operatività sociale deve potersi esplicare senza ritardi, il periculum in mora che legittima il ricorso alla tutela d’urgenza sussiste in re ipsa.
L’art. 614 bis c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti d’urgenza che esitano in una condanna a un facere infungibile, quale l’ordine di consentire la consultazione dei documenti sociali.