Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, nel giudizio di scioglimento della comunione su una partecipazione sociale, il contitolare aderisce alla domanda di divisione e la quota viene divisa in corso di causa con atto notarile, ritualmente prodotto in giudizio [comunione su una quota del 51% di s.r.l. agricola, domanda di scioglimento ai sensi dell’art. 1111 c.c. con attribuzione a ciascun contitolare della metà della quota].
L’eccezione di incompetenza territoriale formulata nella comparsa di risposta depositata oltre il termine per la tempestiva costituzione è inammissibile ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c.
L’adesione del contitolare della quota alla domanda di scioglimento della comunione costituisce grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
La cessazione della materia del contendere, riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite per un fatto sopravvenuto che priva le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata quando le parti si danno reciprocamente atto del mutamento della situazione dedotta in giudizio, tale da eliminare totalmente la posizione di contrasto e la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.