In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si perfeziona con il deposito della raccomandata nella casella postale del socio, in difetto di una specifica base normativa o contrattuale e senza il rilascio di un avviso di giacenza, poiché tale modalità non integra la conoscenza legale dell’atto; il termine per l’opposizione all’esclusione decorre quindi dalla successiva effettiva conoscenza del provvedimento [nella specie, dalla ricezione di una PEC della banca oltre un anno dopo].
È invalida, e va revocata, la delibera di esclusione adottata e comunicata con il mero richiamo alla clausola statutaria generica che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato “in qualsiasi modo” danno alla società o svolga attività in concorrenza, senza specificazione dei fatti addebitati né preventiva diffida, poiché la mancata esplicitazione delle ragioni concrete lede il diritto del socio di comprenderne la gravità e di valutare i rimedi esperibili. Va invece respinta la domanda del socio di consegna della documentazione sociale fondata sul generico richiamo alla qualità di socio e all’art. 150-bis TUB, così come quella risarcitoria in difetto di prova del danno.