La qualifica di un soggetto quale amministratore di fatto è ricavabile da un insieme di fattori che dimostrino l’ingerenza diretta e continuata di tale soggetto in atti tipici di gestione della società, dalla gestione della cassa alla assunzione di scelte contrattuali. [Nel caso di specie, risultava che il convenuto nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, operava direttamente sul c/c della società effettuando versamenti e pagamenti, era presentato sul sito internet della società come il suo unico
referente, conduceva le trattative con i clienti per la stipula di contratti di appalto, e, inoltre, era titolare dell’indirizzo mail utilizzato dalla società per le sue comunicazioni].
Nell’azione di responsabilità, il curatore, benché agisca (anche) in rappresentanza della società e, quindi, con azione contrattuale, non può limitarsi a dimostrare il titolo da cui scaturiscono gli obblighi degli amministratori (il mandato gestorio) e ad affermare il loro inadempimento, ma è tenuto a una allegazione qualificata e alla dimostrazione: (i) delle specifiche condotte attive od omissive che avrebbero integrato la violazione, essendo poi onere dell’amministratore convenuto dimostrare la liceità degli atti compiuti; (ii) del pregiudizio da esse provocato, dovendosi rimarcare che la prova dell’illecito non è sufficiente a giustificare una condanna al risarcimento, se non risulta che quell’illecito ha provocato un danno.
Nell’ipotesi in cui la condotta contestata all’amministratore consista nell’aver effettuato o consentito prelievi per interessi estranei alla società senza che risulti l’inerenza di tali versamenti all’attività della società, dev’essere riconosciuto il carattere illecito della condotta. Tuttavia, non sempre tale condotta provoca un danno risarcibile. Qualora, infatti, i prelievi siano stati tutti contabilizzati nel conto soci come partite di credito della società nei confronti degli stessi, l’uscita di cassa è stata controbilanciata, sul piano patrimoniale, dalla rilevazione di un credito restitutorio. Diverso sarebbe se quei prelievi non fossero stati registrati in contabilità ma fossero risultati solo, indirettamente, da riduzioni di cassa non altrimenti spiegabili, o se fossero stati registrati non come crediti verso i soci ma, per esempio, come costi (in realtà insussistenti) di esercizio: in tal caso si verificherebbe un vero e proprio atto distrattivo (o sottrattivo, o appropriativo), non recuperabile con azioni contrattuali per assenza di un titolo azionabile contro i beneficiari, neppure identificabili; talché quelle uscite, prive di una corrispondente voce dell’attivo, rappresenterebbero sicuramente un danno arrecato alla società, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dell’amministratore che li avesse effettuati o consentiti. L’avvenuta contabilizzazione dei versamenti come altrettanti crediti della società nei confronti dei beneficiari induce, invece, ad attribuire loro la natura di finanziamenti erogati dalla società in favore dei suoi soci; o, tutt’al più, la natura di pagamenti indebiti. Se così è, però, vale la considerazione che un credito, finché è recuperabile e quand’anche acquisito attraverso una condotta inadempiente degli obblighi di gestione, non rappresenta un danno, finché può essere soddisfatto con un’azione di adempimento o di ripetizione di indebito. Un’azione risarcitoria è esperibile allorché il credito si sia trasformato in un danno, il che avviene nel momento in cui esso si riveli non (o non più) recuperabile – per esempio per insolvenza del debitore o sua estinzione in assenza di successori, o per prescrizione del diritto, o per una contabilizzazione che non consente di individuare il debitore; ma in tali casi, allora, la condotta fonte del danno, che l’attore deve necessariamente provare e, prima di tutto, allegare, non consiste nel solo fatto che l’amministratore abbia operato versamenti non inerenti all’interesse sociale, ma nel fatto che egli abbia erogato finanziamenti non dovuti a soggetti palesemente impossidenti, magari senza alcuna garanzia, o lasciato prescrivere il credito con una condotta inerte successiva all’erogazione, o reso impossibile l’identificazione del debitore.
L’amministratore unico che si sia autoliquidato il compenso senza la previa delibera assembleare è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.