L’istruttoria svolta da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 copre un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005. Di conseguenza, la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornirebbe di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione della garanzia sia intervenuta a distanza di anni dal provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Inoltre, il provvedimento ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura.