L’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce al socio di s.r.l., indipendentemente dalla quota posseduta, la legittimazione a proporre l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori quale sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 81 c.p.c.; tale posizione permane anche in sede di gravame, quand’anche la società non abbia impugnato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria. La mera opposizione della società alle tesi del socio non è idonea a paralizzarne l’azione, che può essere impedita soltanto dalla rinuncia o dalla transazione adottate nel rispetto delle maggioranze e del potere di veto previsti dall’art. 2476, comma 5, c.c.
Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità contro l’amministratore, i fatti di gestione appostati nei bilanci e nelle scritture contabili del periodo di competenza, approvati dall’assemblea con la partecipazione del socio attore, devono ritenersi oggettivamente conoscibili da quest’ultimo, sicché il termine decorre dal momento dell’evento lesivo o, al più tardi, dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, e non dalla successiva acquisizione della documentazione sociale da parte del socio.
La prova dell’amministrazione di fatto successiva alla cessazione dalla carica non può essere desunta dalla dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale da un altro convenuto, priva di valore testimoniale, né da deposizioni generiche o da meri indizi isolati.
La responsabilità degli amministratori per le spese legali sostenute dalla società non può essere desunta dal solo esito sfavorevole dei contenziosi, occorrendo l’allegazione specifica della condotta ritenuta fonte di responsabilità; il merito delle scelte gestorie resta insindacabile quando esse siano compiute nel rispetto dei parametri di diligenza, liceità, razionalità e congruità, e non sono estranee ai fini sociali le spese compatibili con l’attività aziendale secondo lo statuto.