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Tribunale di Roma, 15 Settembre 2025, n. 12599/2025

Impugnazione della delibera consortile sul bilancio, arbitrabili i vizi procedurali ma non quelli di chiarezza

Tribunale di Roma, 15 Settembre 2025, n. 12599/2025
Impugnazione della delibera consortile sul bilancio, arbitrabili i vizi procedurali ma non quelli di chiarezza

Quando lo statuto di un consorzio devolve ad arbitrato irrituale le controversie sui rapporti consortili, salvi i casi di inderogabile competenza dell’autorità giudiziaria, l’arbitrabilità va verificata per ciascuna domanda, sicché resta al giudice ordinario l’impugnazione della delibera di approvazione della situazione patrimoniale fondata sulla violazione del principio di competenza e della chiarezza del bilancio, perché le norme che presidiano verità e chiarezza tutelano anche i terzi e attengono a diritti indisponibili, mentre è improponibile davanti al giudice la censura relativa al voto espresso su una versione del documento diversa da quella approvata dal consiglio direttivo, che riguarda la sola regolarità del procedimento e ha natura disponibile [consorzio di urbanizzazione il cui statuto rinvia alle norme sui consorzi e, in subordine, a quelle sulla società a responsabilità limitata, con delibera assembleare del giugno 2019 di approvazione a maggioranza della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, impugnata da due società consorziate e da un ex consigliere per errata imputazione dei costi di contratti di progettazione, viabilità e bonifica].

All’impugnazione per nullità della delibera con cui l’assemblea del consorzio approva la situazione patrimoniale non si applica il termine di decadenza previsto dall’art. 2606, comma 2, c.c. ma il termine triennale dell’art. 2379 c.c., perché l’art. 2615-bis c.c. impone di redigere la situazione patrimoniale del consorzio osservando le norme sul bilancio di esercizio delle società per azioni e la violazione dei principi di chiarezza e di competenza ne determina la nullità.

L’errata imputazione temporale di un costo nella situazione patrimoniale del consorzio non comporta la nullità della delibera di approvazione quando, per effetto del ribaltamento dei costi sui consorziati, essa lascia invariati i risultati finali degli esercizi interessati e non è idonea, per la sua modesta rilevanza, a rappresentare in modo diverso la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente.

La domanda con cui il consorzio chiede in via riconvenzionale la condanna dei consorziati al pagamento di oneri straordinari rientra nella clausola statutaria che devolve ad arbitrato irrituale le controversie sui rapporti nascenti dal consorzio, sicché, se il consorziato ne eccepisce tempestivamente l’improponibilità, essa va dichiarata improponibile, perché la connessione con l’impugnazione non compromettibile pendente davanti al giudice ordinario non attrae a quest’ultimo la cognizione delle domande deferite agli arbitri.

Il consorzio di urbanizzazione è una figura atipica disciplinata principalmente dallo statuto e solo in via sussidiaria dalle norme sulle associazioni non riconosciute e sulla comunione, sicché, quando lo statuto rinvia alle norme sui consorzi e in subordine a quelle sulla società a responsabilità limitata, la delibera di approvazione della situazione patrimoniale soggiace ai principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio, le cui regole di redazione sono norme cogenti la cui violazione comporta la nullità della delibera, salvo che si tratti di scelte gestionali insindacabili.

Data Sentenza: 15/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Luigi Cavallo
Registro: RG 64076 / 2019
Allegato:
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Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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