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Tribunale di Roma, 20 Novembre 2024, n. 17673/2024

Abusiva concessione di credito esclusa quando la prognosi di rimborso era ragionevolmente positiva all’erogazione

Tribunale di Roma, 20 Novembre 2024, n. 17673/2024
Abusiva concessione di credito esclusa quando la prognosi di rimborso era ragionevolmente positiva all’erogazione

La banca che finanzia una società in tensione finanziaria non risponde per concessione abusiva di credito quando, alla luce degli elementi conosciuti e conoscibili al momento dell’erogazione, la prognosi di rimborso era ragionevolmente positiva perché la società aveva patrimonio netto positivo, operava in regime di convenzione con lo Stato che ne ripianava il disavanzo tra costi e ricavi ed era avviata a una privatizzazione sostenuta da proroghe legislative della convenzione, sicché, mancando la scientia decoctionis, elemento imprescindibile dell’abusività, non può addebitarsi alla banca una negligente valutazione del merito creditizio [società di navigazione interamente partecipata dallo Stato tramite una holding pubblica e titolare di convenzioni di servizio pubblico marittimo, finanziata nel dicembre 2008 con un’apertura di credito a revoca di 10 milioni di euro e nel dicembre 2009 con un mutuo ipotecario di 45 milioni di euro, ammessa all’amministrazione straordinaria nell’agosto 2010 dopo l’esito negativo della privatizzazione].

Il curatore, e allo stesso modo il commissario straordinario, è legittimato ad agire contro la banca che abbia abusivamente concesso credito all’impresa poi insolvente sia, quale successore dell’impresa finanziata e a titolo di responsabilità contrattuale, per il danno diretto e immediato arrecato al patrimonio di questa, sia, con azione di massa a titolo extracontrattuale, per il danno indiretto subito dai creditori a causa della prosecuzione dell’attività indebitamente finanziata con aggravamento del dissesto, e la circostanza che sia stata la stessa società a chiedere il finanziamento non esclude la tutela risarcitoria, come avviene per gli atti infedeli dell’amministratore compiuti in danno della società.

La responsabilità della banca per abusiva concessione di credito, fatta valere dalla procedura concorsuale per il danno diretto al patrimonio della società finanziata, va ricondotta all’art. 1218 c.c. perché deriva dalla violazione degli obblighi di prudente valutazione del merito creditizio che, pur di fonte legale e regolamentare, integrano il rapporto con il cliente, nella forma precontrattuale da contatto sociale qualificato per la nuova erogazione e in quella contrattuale per l’indebita prosecuzione di un finanziamento in corso, sicché si prescrive in dieci anni e grava sulla banca la prova di avere esattamente adempiuto a tali obblighi, mentre alla procedura basta allegare il rapporto.

L’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore è soggetta al termine quinquennale previsto dall’art. 2393, comma 4, c.c., che ha natura di prescrizione e non di decadenza e decorre dalla cessazione dalla carica o dal successivo momento di esteriorizzazione del danno, mentre il più lungo termine previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. si applica solo se la procedura alleghi e provi gli elementi costitutivi di un reato determinato, sicché non basta il richiamo generico e alternativo a più ipotesi di reato fallimentare né la mera menzione dell’imputazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini.

Nell’amministrazione straordinaria con ammissione immediata disposta dall’autorità amministrativa ai sensi del d.l. 347/2003, il commissario straordinario non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per promuovere l’azione risarcitoria contro terzi, perché la disciplina speciale non richiama l’art. 31 l.fall. e, per effetto del rinvio dell’art. 36 d.lgs. 270/1999 alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, trova applicazione l’art. 206 l.fall., che subordina l’azione all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, sicché è sufficiente l’autorizzazione ministeriale che descriva compiutamente la lite da promuovere.

La domanda con cui la procedura concorsuale fa valere la responsabilità della banca per avere contribuito, mediante finanziamenti concessi senza adeguata valutazione del merito creditizio, all’aggravamento del dissesto della società, anche in concorso con gli amministratori, non rientra tra le controversie in materia di contratti bancari soggette alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, perché il suo oggetto non è la corretta esecuzione del contratto di finanziamento tra le parti ma il contributo della banca alla causazione del danno al patrimonio sociale.

Data Sentenza: 20/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro: RG 81070 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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