E’ inammissibile la domanda proposta ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la sospensione della delibera del consiglio di amministrazione di un socio di cooperativa per difetto del requisito di sussidiarietà e per mancata previa instaurazione del giudizio di merito previsto dall’art. 2378 c.c. Tale procedura deve ritenersi applicabile anche al caso in questione in ragione del duplice richiamo di cui all’art. 2388 che disciplina l’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed all’art. 2519 c.c. che rende applicabile (anche per il tramite dell’art. 2479 ter c.c. dettato in tema di società a responsabilità limitata) le norme alle società cooperative.