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Tribunale di Milano, 27 Maggio 2019

Inderogabilità dell’art. 2389 co.1 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2019
Inderogabilità dell’art. 2389 co.1 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori

L’art. 2389 co. 1 c.c. – avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione in sede di atto di nomina (e quindi, in sede di prima costituzione dell’organo, dall’atto costitutivo ex art. 2463 co. 2 n. 8 c.c.) ovvero da parte dell’assemblea che provvede alle nomine successive – è norma avente carattere imperativo ed inderogabile, oltre che applicabile in via analogica all’organo gestorio collegiale di una società a responsabilità limitata: la norma è infatti connaturata alla fondamentale ripartizione nelle società di capitali fra titolarità dell’investimento e quindi ‘proprietà della società’ (in capo ai soci irresponsabili) e, di converso, piena autonomia gestionale e correlativa responsabilità degli amministratori da essi nominati.

Ne consegue che la deliberazione di emolumenti avvenuta ad opera dell’organo amministrativo è a tal fine tamquam non esset e priva di effetto, per radicale difformità dalla fattispecie legale.

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Data Sentenza: 27/05/2019
Registro: RG 41646 / 2017
Allegato:
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Data: 09/11/2020
Massima a cura di: Tommaso Carcaterra
Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

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