La concessione dell’inibitoria cautelare presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, si osserva che la circolazione e l’utilizzo non autorizzato delle immagini [nel caso di specie, locandine cinematografiche] sul web sono idonei ad aggravare gli effetti derivanti dalla lesione dei diritti di privativa spettanti alla legittima titolare, arrecando un pregiudizio difficile da accertare e difficile da ristorare per equivalente anche sotto il profilo del concreto rischio di azzeramento o comunque di notevole riduzione del valore delle opere in questione in considerazione del fatto che, indubbiamente, la possibilità di reperire le predette opere on line disincentiva all’acquisto i potenziali clienti.