Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la riproduzione non isolata di una pluralità di disegni tessili altrui, anche quando questi siano privi di efficacia individualizzante e non sia quindi configurabile l’imitazione servile confusoria, perché la ripresa delle stesse soluzioni di disegno e di colore su più tessuti rende non plausibile una coincidenza involontaria e rivela l’appropriazione dei vantaggi del lavoro altrui senza alcuno sforzo economico e organizzativo né apprezzabili modifiche [catena italiana di negozi di abbigliamento che aveva venduto camicie e bermuda, acquistati da un fornitore, confezionati con tessuti riproducenti più fantasie floreali create da un produttore tessile francese, condannata in solido con il fornitore al risarcimento di 53.300 euro].
Le opere del disegno industriale, come le fantasie stampate su tessuti destinati alla produzione seriale, sono protette dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, n. 10, legge 633/1941 solo se presentano, oltre al carattere creativo, un valore artistico desumibile da indicatori oggettivi, quali il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non commerciali, l’attribuzione di premi o un valore di mercato che trascenda la funzionalità, sicché non basta allegare la gradevolezza dei disegni, l’originale accostamento di soggetti e colori o la storia dell’impresa che li ha creati.
La concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non è integrata dalla mera riproduzione del prodotto altrui, anche se pienamente sovrapponibile, quando l’imprenditore imitato non prova che la riproduzione cade su elementi dotati di reale efficacia individualizzante, idonei a ricondurre il prodotto alla sua impresa, prova che non può consistere nella semplice messa in commercio del prodotto e richiede elementi sulla sua diffusione, sugli investimenti pubblicitari o sull’attenzione ricevuta dalla stampa specializzata.
La presunzione di colpa prevista dall’art. 2600, comma 3, c.c. non è vinta dal rivenditore che invochi la propria buona fede per avere acquistato i prodotti da un fornitore qualificatosi titolare di diritti di privativa, quando non si sia sincerato dell’esistenza di tali titoli, come esige la diligenza minima di un operatore di rilievo dotato di un proprio marchio, e abbia proseguito la commercializzazione anche dopo la contestazione del titolare dei disegni e l’avvio del giudizio, mentre il rivenditore risponde in solido con il fornitore senza poterne ottenere la manleva in difetto di uno specifico obbligo di garanzia assunto da quest’ultimo.
Sussiste il rapporto di concorrenza presupposto dall’art. 2598 c.c. tra il produttore di tessuti, il fornitore di capi confezionati e il rivenditore di abbigliamento, anche se collocati a livelli diversi della filiera, perché la comunanza di clientela va valutata anche in prospettiva potenziale con riguardo all’insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, e a tal fine rileva che il produttore estero venda i propri prodotti anche in Italia.
Il danno da concorrenza sleale non è in re ipsa e va provato secondo le regole generali dell’illecito, sicché solo la prova della sua esistenza consente la liquidazione equitativa, che può essere commisurata al valore della fornitura sottratta al produttore imitato, ridotto in ragione del fatto che il concorrente aveva acquistato capi finiti e non semplici tessuti, mentre restano esclusi i costi di ricerca, sviluppo e promozione documentati con riepiloghi generici non riferiti ai disegni imitati e la sottrazione di quote di mercato non specificamente allegata.