In costanza di concordato preventivo, i creditori sociali mantengono la propria legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giacchè questi, il cui patrimonio è addizionale rispetto a quello sociale, sono soggetti terzi rispetto al concordato. La volontà negoziale espressa con riferimento al concordato infatti deve ritenersi valere in riferimento al patrimonio e alle obbligazioni assunte dalla società e non anche per quello degli amministratori.
Il relativo termine quinquiennale di prescrizione decorre non dalla data della cessazione delle cariche, bensì da quella dell’oggettiva percepibilità, da parte del creditore sociale, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti che, a sua volta, non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 legge fall.