Il socio di società a responsabilità limitata è legittimato a far valere, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità del contratto con cui l’amministratore abbia ceduto a terzi l’intera azienda sociale senza alcuna decisione dei soci, quando la cessione abbia privato la società dei beni necessari al perseguimento dell’oggetto sociale, perché la domanda riguarda la ricaduta endosocietaria della violazione del riparto di competenze tra gli organi e mira a recuperare al patrimonio sociale i beni indebitamente ceduti, restituendo alla società le condizioni per esercitare l’attività per la quale è stata costituita.
La regola per cui il socio può contestare agli amministratori soltanto l’inadempimento del mandato, senza impugnare gli atti da essi compiuti con i terzi, presuppone che l’atto di gestione rientri nei poteri attribuiti all’amministratore dalla legge e dallo statuto. La cessione dell’intera azienda che renda la società inattiva eccede tale perimetro e integra un atto abnorme, compiuto in violazione della riserva di competenza dei soci sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, prevista dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
L’assenso individuale alla cessione dell’azienda espresso al di fuori dell’assemblea, anche dal socio di maggioranza, è inidoneo a supplire alla volontà dell’organo collegiale, mai convocato, al quale la legge riserva la decisione.
La trascrizione dell’atto di cessione dell’azienda nel libro dei verbali dell’assemblea, trattandosi di iscrizione non dovuta, è priva di effetto preclusivo rispetto all’azione di nullità del contratto di cessione.
Dalla nullità della cessione deriva l’obbligo del cessionario di retrocedere l’azienda alla società cedente nelle condizioni in cui si trovava al momento della cessione, comprensiva di quanto accantonato durante la sua gestione.
È dubbio che l’utile d’impresa conseguito dal cessionario nella gestione dell’azienda oggetto di cessione nulla costituisca frutto, poiché esso deriva dall’attività economica complessa svolta dal cessionario, rispetto alla quale l’azienda è soltanto uno strumento; chi chiede la restituzione dei frutti deve dunque allegare e provare che l’azienda comprendeva singoli beni produttivi di frutti percepiti dal cessionario, ovvero condotte dissipative o distrattive che ne abbiano depauperato il valore.