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Tribunale di Torino, 24 Agosto 2016

Limiti all’iniziativa economica privata e spese del giudizio di reclamo

Tribunale di Torino, 24 Agosto 2016
Limiti all’iniziativa economica privata e spese del giudizio di reclamo

La disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità di un’impugnazione, ha come ratio quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e di fornire parziale ristoro dei costi di vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione: essa pertanto non può essere applicata al procedimento di reclamo, benché anch’esso abbia natura impugnatoria, in quanto un esaustivo procedimento cautelare (compresa, se del caso, la fase di reclamo) può condurre a prevenire la proposizione del successivo giudizio di merito.

Data Sentenza: 24/08/2016
Registro: RG 21422 / 2016
Allegato:
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Data: 10/02/2017
Massima a cura di: Francesca Milani
Francesca Milani

IP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in Internet. Dall'aprile 2017 è cultore della materia di diritto industriale presso l'Università Cattolica. Nel luglio 2017 ha conseguito un Master in Diritto della Proprietà Intellettuale. E' autrice di alcune pubblicazioni in materia di marchi e collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2016.

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