Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F.
L’omessa o irregolare tenuta della contabilità, pur integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e pur essendo potenzialmente idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, di per se stessa non giustifica che il danno da risarcire sia identificato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato esclusivamente ai fini della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano i presupposti. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]