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Tribunale di Catania, 31 Marzo 2017

L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per se stessa il ricorso al criterio deficit patrimoniale accertato in sede di fallimento

Tribunale di Catania, 31 Marzo 2017
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per se stessa il ricorso al criterio deficit patrimoniale accertato in sede di fallimento

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F.

L’omessa o irregolare tenuta della contabilità, pur integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e pur essendo potenzialmente idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, di per se stessa non giustifica che il danno da risarcire sia identificato  e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato esclusivamente ai fini della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano i presupposti. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Data Sentenza: 31/03/2017
Registro: RG 6483 / 2015
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Data: 10/01/2022
Massima a cura di: Anna Guadagnin
Anna Guadagnin

Nel 2015 ha conseguito l'abilitazione alla professione forense e dal 2017 esercita la professione presso lo Studio Legale Associato BM&A, dedicandosi al diritto commerciale, concorsuale, civile e finanziario. Nel 2015 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D) nell’ambito della Scuola di Diritto internazionale, privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova.

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