Qualora l’attore agisca in contraffazione e concorrenza sleale sulla base di un marchio registrato decaduto per mancato rinnovo prima dell’introduzione del giudizio, l’eccezione del convenuto non attiene alla legittimazione attiva ma al merito, e la domanda va rigettata perché infondata, in quanto proposta da un soggetto privo del titolo di privativa di cui pretende la tutela. A tal fine è irrilevante la nuova registrazione di un segno identico presentata, a distanza di mesi dalla scadenza, da un soggetto diverso dal precedente titolare [nella specie, il socio amministratore della società attrice].