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Tribunale di Torino, 7 Aprile 2025, n. 1702/2025

Qualificazione dei versamenti dei soci come finanziamento o apporto in conto capitale e rilievo del bilancio

Tribunale di Torino, 7 Aprile 2025, n. 1702/2025
Qualificazione dei versamenti dei soci come finanziamento o apporto in conto capitale e rilievo del bilancio

Ai fini della qualificazione come finanziamento o come versamento in conto capitale delle somme erogate dal socio, la delibera assembleare che autorizza l’organo amministrativo a richiedere ai soci versamenti «a titolo gratuito e senza obbligo di rimborso» non è decisiva quando il comportamento delle parti al momento dell’esecuzione e negli anni successivi denoti la volontà di procedere a un prestito, come nel caso in cui il versamento [di un solo socio] sia accompagnato dalla causale di finanziamento, sia contabilizzato tra i debiti verso soci per finanziamento, sia oggetto di successive delibere di parziale remissione del debito, non sia accompagnato da corrispondenti apporti degli altri soci e sia mantenuto per molti anni come debito verso soci in bilanci approvati dallo stesso socio. Sono invece versamenti in conto capitale, non rimborsabili, quelli eseguiti pariteticamente da tutti i soci per finanziare una specifica operazione, quando la delibera li qualifichi come tali e i bilanci approvati senza contestazioni li riportino come versamenti in conto capitale, essendo irrilevante la diversa contabilizzazione decisa unilateralmente dal socio erogante nella propria contabilità.

L’amministratore non può mutare unilateralmente l’appostamento originario in bilancio dei versamenti dei soci, sicché è illegittima, e non incide sulla natura del credito, la riclassificazione del debito per finanziamento soci a riserva di capitale effettuata [dal nuovo amministratore] dopo l’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale.

L’art. 2467 c.c., introdotto con la riforma del 2003 ed entrato in vigore nel 2004, ha natura sostanziale e non si applica ai finanziamenti erogati in data anteriore, sicché il relativo credito di rimborso non è postergato; in mancanza di una scadenza pattuita, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale. Ai sensi dell’art. 669 novies, comma 3, c.p.c., il sequestro conservativo perde efficacia per la parte eccedente il credito accertato con la sentenza di merito.

La qualificazione delle erogazioni del socio come mutuo o come apporto al patrimonio dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova grava sul socio che chiede la restituzione e va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle sue finalità pratiche e dagli interessi sottesi; in caso di dubbio assume particolare rilievo la qualificazione ricevuta in bilancio, soggetto all’approvazione degli stessi soci e dotato di rilevanza esterna.

Data Sentenza: 07/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 20264 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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