L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto inglese] la facoltà di divenire socio ufficiale acquistando una quota [del 15%] al valore nominale, a fronte dell’impegno incondizionato dei soci titolari a cederla a semplice richiesta, integra un’opzione di contratto preliminare; il versamento del prezzo da parte del beneficiario equivale a richiesta di formalizzare la cessione, e la mancata cessione delle quote costituisce inadempimento non di scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Dell’inadempimento rispondono soltanto i soci che si sono obbligati a trasferire le quote, e non l’altro socio che si sia limitato ad acconsentire alla cessione senza prendervi parte.
Quando il prezzo sia stato versato a una società di persone estranea all’accordo [di cui sono soci amministratori i promittenti cedenti], la domanda di restituzione proposta nei suoi confronti a seguito della risoluzione non è riconducibile all’art. 1458 c.c., ma alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo della prestazione. La mala fede della società accipiens può desumersi dall’assenza di qualsiasi rapporto con il solvens che giustificasse il versamento e dalla coincidenza tra i suoi soci amministratori e i promittenti cedenti, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, nella misura legale sino alla domanda e in quella prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Rientrano nel danno risarcibile per l’inadempimento dei promittenti cedenti gli interessi pagati sul finanziamento contratto dall’acquirente contestualmente al versamento del prezzo, anche se formalmente qualificato come credito ai consumatori, quando la contestualità e l’importo di poco superiore al prezzo dimostrino che esso fu stipulato per pagare le quote mai cedute.
Nella domanda di ripetizione dell’indebito l’onere di provare la mala fede dell’accipiens grava su chi chiede la restituzione, presumendosi altrimenti la buona fede; nella domanda di risoluzione, a fronte della prova del proprio adempimento e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte, l’inadempimento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.