Ove l’assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla sostituzione del liquidatore dimissionario, trova applicazione quanto dettato dall’art 2487 c.c., non potendosi ricavare dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata prorogabilità dell’incarico di liquidatore. In sostanza, la mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario richiede una disciplina omogenea rispetto all’ipotesi di mancata nomina da parte dell’assemblea e ciò che viene richiesto al Tribunale è un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea. Tuttavia, il Tribunale supplisce solo alla mera designazione ad opera dell’assemblea dei soci del liquidatore, poi instaurandosi in toto il rapporto organico, dovendo radicalmente negarsi che il liquidatore nominato costituisca un ausiliario del giudice. Pertanto, una volta superato lo stallo i poteri dell’assemblea permangono quelli ordinari, ad esempio, anche in ordine alle determinazioni relative al compenso del liquidatore, sebbene di nomina giudiziale. In caso, poi, di infruttuosa convocazione di assemblea sul tema ben il liquidatore ben potrà agire nei confronti della società per la determinazione in sede contenziosa del proprio compenso.
Quanto ai poteri del liquidatore vanno conferiti al liquidatore i poteri di legge, vale a dire ex
art.2489 cc primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”,
in particolare attraverso la realizzazione delle attività e il pagamento dei debiti sociali. Tuttavia il Tribunale può valutare eventuali specifiche richieste delle parti in sede di nomina del liquidatore.