Ai sensi dell’art. 2485 c.c., l’amministratore di società cooperativa deve accertare, anche in sede di redazione del bilancio annuale, il verificarsi di una causa di scioglimento quale l’azzeramento del capitale sociale. In tal caso deve tentare tempestivamente di evitare lo scioglimento convocando l’assemblea per deliberare la copertura integrale della perdita o, in caso di impossibilità oggettiva, la messa in liquidazione o la trasformazione ai sensi dell’art. 2487, comma 1, c.c., iscrivere nel registro delle imprese la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento e limitarsi poi a una gestione conservativa volta a preservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2486 c.c.
L’amministratore che, pur in presenza di una causa di scioglimento acclarata [la perdita integrale del capitale], prosegua l’attività d’impresa senza compiere tali adempimenti risponde verso la società del danno conseguente all’aggravamento del deficit patrimoniale. Il danno può essere liquidato in via equitativa in misura pari alla differenza fra il valore del patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento e quello al momento dell’apertura della procedura concorsuale [liquidazione coatta amministrativa], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.