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Tribunale di Catania, 28 Luglio 2025

Omessa tenuta delle scritture contabili, liquidazione equitativa del danno e sequestro conservativo verso l’amministratore

Tribunale di Catania, 28 Luglio 2025
Omessa tenuta delle scritture contabili, liquidazione equitativa del danno e sequestro conservativo verso l’amministratore

Ai fini del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.] nei confronti di chi abbia ricoperto la carica di amministratore e poi di liquidatore, l’omessa tenuta delle scritture contabili prescritta dall’art. 2478, primo comma, c.c. e l’omissione di ogni attività dovuta a fronte delle perdite ai sensi degli artt. 2482 bis ss. c.c., che rendono impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari della società, integrano inadempimento dei più elementari obblighi dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. Concorrono a fondare il fumus boni iuris [la mancata redazione e il mancato deposito dei bilanci, l’incasso in contanti degli introiti in assenza di rapporti bancari intestati alla società, il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali e la prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di decozione e la messa in liquidazione volontaria].

In assenza delle scritture contabili il danno risarcibile dall’amministratore si determina in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2486, terzo comma, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. L’art. 2486, terzo comma, c.c. presume, in mancanza di diversi elementi, che il danno sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento; il criterio della differenza tra attivo e passivo opera quando mancano le scritture contabili, sono irregolarmente tenute o altre ragioni impediscono di determinare i netti patrimoniali.

Le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore in sede di audizione personale, con cui egli ammetta gli addebiti [l’omessa tenuta della contabilità, l’incasso personale in contanti degli introiti, la prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento], hanno valore confessorio e sono sufficienti, nella cognizione sommaria della fase cautelare, a fondare il fumus della sua responsabilità.

Nel procedimento per sequestro conservativo promosso dal curatore contro l’amministratore, il ricorrente deve provare la violazione dei doveri di derivazione legale o pattizia connessi all’incarico e l’esistenza di voci di danno causalmente riconducibili a tale violazione; spetta all’amministratore provare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla carica.

Il sequestro conservativo, misura di natura pre-pignoratizia, è diretto a consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito. Il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, come la considerevole entità del credito e la sua evidente sproporzione rispetto al patrimonio del debitore; la valutazione si fonda su indici oggettivamente rilevabili, anche solo indiziari, attinenti alla capacità patrimoniale del debitore o al suo comportamento, ed è sufficiente una valutazione sommaria della probabilità attuale e concreta di un depauperamento, anche se non ancora in atto. Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi e, quando compresenti, vanno contemperati con prudente apprezzamento.

Data Sentenza: 28/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro: RG 2274 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Alessia Crozzoli
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