Il ritardo nel pagamento dei crediti ceduti, pur di importo rilevante, non integra il periculum in mora richiesto per la tutela d’urgenza in favore della banca cessionaria, perché il pregiudizio all’operatività dell’intermediario derivante da un inadempimento seriale e continuato del debitore ceduto può essere valutato soltanto se specificamente allegato e provato con riferimento alla dimensione del fenomeno, ai clienti coinvolti e ai crediti non soddisfatti [azienda sanitaria locale che aveva sospeso il pagamento delle distinte contabili riepilogative relative a crediti di una farmacia ceduti a una banca, a causa di un’inadempienza fiscale della farmacia cedente].
Nel procedimento d’urgenza promosso dalla banca cessionaria non sono valutabili i profili di pericolo che il ritardo nei pagamenti determinerebbe per soggetti diversi dalla ricorrente, come le farmacie cedenti.
In applicazione del principio della ragione più liquida, la carenza del periculum in mora consente di rigettare il ricorso cautelare senza esaminare la sussistenza del fumus boni iuris.