Il procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore: il termine “altresì”, contenuto al terzo comma dell’art. 2476 cod civ, deve essere inteso non come volto a subordinare l’esercizio dell’azione cautelare alla pendenza di un’azione di merito di responsabilità, ma come attributivo di un potere aggiuntivo ai soci legittimati.
La misura cautelare invocata può inoltre reputarsi sia come strumentale ad un’azione risarcitoria, nella misura in cui tale strumentalità venga intesa come preordinata non tanto ad assicurare al ricorrente il risarcimento del danno già verificatosi (per la quale ben potrebbe soccorrere il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), quanto piuttosto a prevenire il compimento di ulteriori futuri danni e quindi di preservare il patrimonio sociale, sia come anticipatoria rispetto ad un’azione di merito che abbia ad oggetto esclusivamente la revoca dell’amministratore. Tale orientamento può essere ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, che ha esteso alle società a responsabilità limitata la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in seno al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. sono più ampi.
Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere carattere di stabilità.
Al fine dell’adozione del rimedio cautelare ai sensi dell’art. 2476 terzo comma, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, il compimento di gravi irregolarità nella gestione. Si deve trattare di irregolarità che presentino carattere di serietà e che possono essere anche non attuali ma, in tale caso, devono essere valutate con particolare rigore ed assumere connotati di gravità tali da denotare la propensione dell’amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto.
Deve poi sussistere l’ulteriore requisito del periculum in mora, e cioè il pericolo che la permanenza in carica dell’amministratore nel tempo necessario alla definizione del giudizio a cognizione piena sia tale da provocare ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.