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Tribunale di Milano, 16 Ottobre 2014

Requisito oggettivo della concorrenza sleale

Tribunale di Milano, 16 Ottobre 2014
Requisito oggettivo della concorrenza sleale

La differente grandezza di due realtà imprenditoriali è irrilevante al fine di stabilire la presenza del requisito oggettivo della concorrenza sleale poiché esso sussiste quando entrambe le imprese incidano sulla medesima categoria di consumatori, a prescindere dalla loro dimensione o dagli eventuali diversi livelli economici in cui operino.
Il requisito della concorrenza e quello del periculum in mora sussistono quando i soggetti dell’illecito concorrenziale offrono prodotti su uno stesso mercato, per soddisfare cioè identici bisogni della medesima clientela, con conseguente potenzialità dannosa.
Una volta documentato ed accertato che entrambe le attività si rivolgono al medesimo mercato territoriale, nel medesimo momento storico e alla medesima fascia medio-alta di clientela, tanto basta per affermare la sussistenza del rapporto concorrenziale senza che vi sia necessità della prova della effettività del pregiudizio subito, giusta la sufficienza della sola potenzialità dannosa.

Data Sentenza: 16/10/2014
Registro: RG 54389 / 2014
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Data: 19/02/2017
Massima a cura di: Carla Pagnotta
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