In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, non rileva l’eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro cessato amministratore in ordine a una diretta appropriazione indebita di somme dalle casse della società, quanto piuttosto la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quantomeno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo.
Laddove la responsabilità per gli ammanchi di cassa sia imputabile a soggetti terzi, la responsabilità degli amministratori non è esclusa, quando la loro condotta risulti censurabile quantomeno per non avere essi esercitato la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa.