Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. nei confronti dell’amministratore di s.r.l. che, perduto il capitale sociale, abbia omesso di adottare i provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento e abbia proseguito la gestione, il danno non si identifica con le imposte e i contributi maturati dopo il verificarsi della causa di scioglimento e va determinato, ai sensi dell’art. 2486 c.c., nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica o di apertura della procedura concorsuale e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione, ovvero, quando le scritture contabili mancano e i netti patrimoniali non possono essere determinati, nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura [s.r.l. con capitale interamente perduto nell’esercizio 2015, amministratore unico e socio di maggioranza in carica dalla costituzione fino al 2017, scritture contabili mai consegnate al curatore, ultimo bilancio depositato relativo al 2016 e condanna in misura pari al passivo fallimentare].
Il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare può essere utilizzato quale parametro di liquidazione equitativa del danno imputabile all’amministratore purché sia stato allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno e siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla sua condotta, e, a causa dell’elevata approssimazione che lo caratterizza, trova impiego soltanto quando la contabilità manca o è falsa o totalmente inattendibile, sì da impedire la ricostruzione degli affari dell’impresa, ovvero quando il dissesto deriva da un’attività distrattiva così reiterata e sistematica da escludere una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti.
La mancanza, la sommarietà o l’inintelligibilità delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore, perché la condanna presuppone l’assolvimento dell’onere di provare condotte almeno astrattamente causative di un danno patrimoniale, e il criterio del deficit fallimentare resta applicabile soltanto come criterio equitativo quando, provata almeno presuntivamente l’esistenza di tali condotte, sia impossibile quantificare esattamente il danno.
La qualità di amministratore unico, contestata da chi nega di avere mai assunto la carica, è provata dalle risultanze della visura camerale e dalla sottoscrizione, in tale veste, del verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio e della relativa nota integrativa.
Il credito risarcitorio derivante dalla responsabilità dell’amministratore costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione monetaria e produttivo di interessi legali dalla dichiarazione di fallimento, mentre gli interessi compensativi, quale mera modalità liquidatoria del danno da ritardo, non sono riconosciuti automaticamente e spettano solo se il creditore allega e prova, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali e richiede la violazione di obblighi legali o statutari o dei doveri generali di diligenza, vigilanza e astensione dal conflitto di interessi, l’esistenza di un danno risarcibile e il nesso causale tra condotta e danno, la cui prova grava sul curatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Non ogni inadempimento dell’amministratore è fonte di danno risarcibile, perché occorre individuare i successivi comportamenti concretamente pregiudizievoli consentiti o indotti dalla violazione, quali quelli resi possibili dalla falsa rappresentazione contabile o dalla situazione di conflitto di interessi.
Quando la curatela è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite e quelle di consulenza tecnica poste a carico dell’amministratore soccombente sono corrisposte in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.