La massiccia riproduzione, sul sito di vendita online di un rivenditore, delle fotografie dei campionari dei prodotti realizzate ed elaborate da un concorrente e da questo pubblicate sul proprio sito integra concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., in quanto diretta ad avvantaggiarsi dell’attività di elaborazione e di pubblicità altrui [rivenditori di arredi dello stesso produttore; pubblicazione sul sito di e-commerce, per circa due settimane, di oltre ottocento fotografie del campionario digitale dei rivestimenti realizzato dal concorrente, con il logo di quest’ultimo coperto dalla propria denominazione].
Appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non della sezione specializzata in materia di impresa, la controversia sull’appropriazione del materiale fotografico pubblicitario di un concorrente quando chi ha realizzato le fotografie esclude di invocare la tutela del diritto d’autore, qualificandole come fotografie meramente documentali ai sensi dell’art. 87, comma 2, l. 633/1941, e lamenta la scorrettezza dell’appropriazione e non l’imitazione di segni distintivi altrui, perché non si tratta di concorrenza sleale interferente.
La riproduzione delle fotografie di un concorrente può ritenersi provata sulla base delle testimonianze di chi ha constatato e salvato le immagini pubblicate sul sito altrui e di una perizia informatica di parte, non specificamente contestata sul piano tecnico, che accerti su copia forense dei file la totale sovrapposizione con gli originali, i metadati dello scaricamento e la traccia del logo del concorrente coperto dalla dicitura di chi le ha pubblicate.
In tema di concorrenza sleale, la breve permanenza online delle fotografie illecitamente riprodotte, unita alla mancata dimostrazione che la loro pubblicazione abbia attratto clienti e determinato un aumento delle vendite dell’autore della condotta, comporta l’assenza di prova del danno da sviamento di clientela e da lesione dell’immagine e giustifica il rigetto della domanda risarcitoria pur a fronte dell’accertato illecito.
L’inibitoria dell’atto di concorrenza sleale può essere pronunciata anche quando le fotografie illecitamente riprodotte siano già state rimosse e il sito chiuso, perché può esservi il rischio che l’attività illecita venga ripresa.
La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 120 c.p.c. ha finalità riparatoria del danno e non va quindi disposta quando il danno non sia provato e la condotta illecita abbia avuto durata limitata.