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Tribunale di Milano, 16 Aprile 2021

Responsabilità solidale dell’amministratore subentrante per le omissioni del precedente

Tribunale di Milano, 16 Aprile 2021
Responsabilità solidale dell’amministratore subentrante per le omissioni del precedente

L’amministratore subentrante di una S.r.l, tanto più quando risulti in possesso di tutta la documentazione contabile della società, ha il dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente, se del caso anche tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria. In difetto lo stesso, risponderà – per un titolo autonomo ma convergente con quello dell’ex amministratore direttamente responsabile – della causazione del danno arrecato al patrimonio sociale, e quindi in via tendenzialmente solidale con l’amministratore cui era subentrato. È tuttavia fatta salva la possibilità di fornire prova, da parte dell’amministratore subentrante, di non avere provveduto a rimediare alle omissione per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte.

Data Sentenza: 16/04/2021
Registro: RG 55118 / 2018
Allegato:
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Data: 26/09/2021
Massima a cura di: Alberto Agresti
Alberto Agresti

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato presso DWF Italy, si occupa principalmente di diritto societario (M&A), Energy e diritto dell'arte.

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