Lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell’attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale al miglior realizzo: ai sensi degli artt. 2489 e 2490 c.c. il liquidatore redige il bilancio e le relazioni, determina tempi, modi e condizioni della realizzazione dell’attivo e compie ogni altra attività utile, sicché la sua sfera di operatività non è circoscritta agli atti propri della liquidazione ma si estende ad attività gestorie, in ottica conservativa, che possono coincidere con quelle tipiche della vita societaria anteriore. Ne consegue che le gravi irregolarità gestorie che hanno condotto alla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. lo rendono incompatibile a rivestire la carica di liquidatore della medesima società, poiché le due cariche comportano attività in parte assimilabili e la relativa attività può essere soggetta alle stesse irregolarità; la delibera assembleare che nomini liquidatore l’amministratore revocato elude il provvedimento giudiziale, cui la società è tenuta a conformarsi, ed è perciò illegittima e suscettibile di sospensione ex art. 2479-ter c.c.
L’ordinanza cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria e non conservativa, poiché la norma prevede due azioni autonome, quella risarcitoria e quella di revoca, proponibile anche in via cautelare e non necessariamente seguita dalla prima; essa conserva pertanto efficacia anche se nessuna delle parti ha promosso il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 669-octies c.p.c. ed è idonea a inficiare la legittimità della delibera successiva che la eluda.