Gli amministratori che, a fronte di una contabilità che non rappresentava la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, abbiano essi stessi rettificato la contabilità e riapprovato i bilanci di esercizi precedenti, facendo emergere la perdita del capitale sociale già verificatasi in esercizi anteriori, non possono contestare le risultanze dei bilanci così riapprovati senza indicare specificamente le inesattezze delle rettifiche apportate. In base al generale divieto di venire contra factum proprium, grava infatti su di loro l’onere di chiarire i criteri seguiti nella revisione contabile, e la mancanza di chiarezza delle rettifiche, a loro addebitabile, non priva di valore il riconoscimento della perdita del capitale risultante dai bilanci riapprovati.
La redazione del bilancio è riservata agli amministratori e non è delegabile, sicché non vale a escluderne la responsabilità l’affidamento riposto nella struttura amministrativa interna, nel collegio sindacale incaricato della revisione legale e nei consulenti esterni incaricati di predisporre il progetto di bilancio: gli amministratori debbono provvedervi con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, senza confidare acriticamente nell’operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare. L’incarico generico conferito a un professionista di predisporre il bilancio, inoltre, non comprende la verifica dell’attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori.
La redazione del bilancio e la tenuta della contabilità costituiscono compito non delegabile di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, che rende i consiglieri, attributari o meno di deleghe, responsabili del rispetto delle regole di veritiera e corretta redazione del bilancio. Ne consegue che i consiglieri privi di deleghe, pur non avendo svolto un ruolo attivo nella gestione, rispondono a titolo di colpa dell’indebita prosecuzione dell’attività dovuta all’occultamento in bilancio della perdita del capitale.
Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale può essere liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. quando dall’irregolare tenuta della contabilità sia derivata una rappresentazione in bilancio non veritiera della situazione patrimoniale ed economica della società, con occultamento delle perdite che avevano eroso il capitale. Ai fini del calcolo, il termine finale è la data di apertura della procedura concorsuale effettivamente aperta, cioè il fallimento, e non quella di presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile; dalla differenza vanno detratti i costi di liquidazione stimati secondo un criterio di normalità.
Quando gli amministratori e i sindaci incaricati della revisione legale si siano succeduti nella carica, il danno da indebita prosecuzione va ripartito per fasce temporali in base all’aggravamento del dissesto registrato in ciascun periodo e ai soggetti in carica, imputando i costi di liquidazione in proporzione all’aggravamento di ciascun periodo. Le quote interne possono essere determinate in misura maggiore a carico dell’amministratore consapevole dell’alterazione della contabilità [nella specie, il 70%] e in misura uguale tra gli altri corresponsabili per la parte residua, anche al fine di calcolare l’effetto delle transazioni parziarie concluse dalla curatela con alcuni dei condebitori.
Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dai dipendenti della società, e da questi verbalizzate, fanno piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. del fatto che tali soggetti abbiano dichiarato quanto verbalizzato.
Sussistono i presupposti per la prenotazione a debito dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 quando la condanna al risarcimento sia pronunciata per fatti oggettivamente riconducibili a fattispecie di reato, senza che rilevi il titolo di responsabilità configurato in sede civile.
Nell’azione di responsabilità per atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, la curatela ha l’onere di allegare e provare il ricorrere della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti di gestione da parte degli amministratori, mentre spetta a questi ultimi dimostrare che tali atti non abbiano comportato un nuovo rischio d’impresa e siano stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
La transazione parziaria conclusa con alcuni soltanto dei coobbligati in solido riduce il residuo debito degli altri in misura corrispondente all’importo pagato, se questo è pari o superiore alla quota ideale di debito del condebitore che ha transatto, oppure in misura pari a tale quota ideale, se il pagamento è stato inferiore.