In tema di s.r.l., in caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale ricostituzione, il socio ha facoltà di esercitare il diritto di opzione anche in misura parziale, sottoscrivendo una quota del nuovo capitale inferiore a quella precedentemente detenuta, previo ripianamento delle perdite nei limiti del capitale di rischio originariamente conferito. Deve escludersi, in assenza di una previsione normativa o statutaria espressa, l’esistenza di un obbligo per il socio di partecipare alla ricostituzione del capitale in misura corrispondente alla quota anteriormente posseduta, poiché ciò comporterebbe una responsabilità per perdite eccedente il conferimento, in contrasto con il principio della responsabilità limitata. È pertanto illegittimo il diniego della società volto a non riconoscere come valido l’esercizio parziale dell’opzione, con conseguente esclusione del socio dalla compagine sociale. In presenza di una controversia sulla titolarità della quota e del rischio di sua circolazione nelle more del giudizio di merito, è ammissibile e giustificato il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c., sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, inteso quale esigenza di custodia e gestione temporanea del bene conteso.