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Tribunale di Roma, 6 Luglio 2017

Risoluzione per inadempimento di contratto di transazione comportante l’obbligo di trasferire quote sociali

Tribunale di Roma, 6 Luglio 2017
Risoluzione per inadempimento di contratto di transazione comportante l’obbligo di trasferire quote sociali

Nel caso di compravendita di azioni o di quote di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è rappresentato dalla quota di partecipazione nella società – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale, sia di natura amministrativa, nei quali si compendia lo status di socio – e non, invece, dai beni facenti parte del patrimonio sociale; tali beni, infatti, costituiscono mero oggetto mediato della cessione, per modo che, in via ordinaria, non rileva quale condotta di inadempimento del cessionario la circostanza che il patrimonio sociale o i singoli beni che lo compongono presentino consistenza e caratteristiche diverse rispetto a quanto rappresentato dal cedente al momento della stipula del contratto. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono infatti giustificare la risoluzione del contratto di cessione di quote o, comunque, rilevare quali condotte di grave inadempimento del cedente o promittente cedente solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto.

Poiché nel nostro ordinamento le società di capitali sono persone giuridiche dotate di autonomia patrimoniale perfetta e costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive ben distinti dalle persone dei singoli soci, la domanda di restituzione di un bene dato in comodato alla società deve essere rivolta contro quest’ultima e non contro i suoi soci.

Data Sentenza: 06/07/2017
Registro: RG 81861 / 2014
Allegato:
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Data: 14/12/2017
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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