Ai fini dell’autorizzazione del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.], sussiste il fumus boni iuris della responsabilità degli amministratori che, verificatasi la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., abbiano omesso di porre la società in liquidazione e abbiano proseguito la gestione oltre i limiti dell’attività meramente conservativa del patrimonio sociale, avviando nuove iniziative e aggravando il dissesto. Il danno imputabile a ciascuno degli amministratori succedutisi nella carica può essere stimato, allo stato, secondo il criterio della differenza tra i patrimoni netti, come rettificati, all’inizio e al termine del rispettivo periodo di carica.
Nella ricostruzione della reale situazione patrimoniale della società, ai fini della differenza dei netti patrimoniali, rilevano anche i debiti tributari non contabilizzati dagli amministratori; è perciò inconferente il principio secondo cui il danno risarcibile dall’amministratore per i debiti tributari è costituito soltanto dalle sanzioni e dagli interessi evitabili.
La normativa emergenziale dettata per contrastare la pandemia da Covid-19 è irrilevante quando le condizioni per lo scioglimento della società preesistevano alla sua emanazione.
L’azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell’art. 2394 c.c., esercitata dal curatore, è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti è divenuta oggettivamente percepibile dai creditori. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, si presume, salvo prova contraria, che tale momento coincida con l’apertura della procedura concorsuale; spetta all’amministratore dimostrare l’anteriorità dell’insorgenza e della percepibilità dell’incapienza patrimoniale, deducendo fatti sintomatici di assoluta evidenza.
I bilanci d’esercizio anteriori all’apertura della procedura sono inidonei a superare la presunzione di coincidenza tra il dies a quo della prescrizione e l’apertura della procedura, perché i creditori sociali non possono essere onerati della riclassificazione dei bilanci del debitore, tanto più quando questi espongano un patrimonio netto positivo.
Per effetto dell’apertura della procedura concorsuale le diverse azioni di responsabilità verso gli amministratori previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che spetta in via esclusiva al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.; il curatore può quindi far valere nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci tanto i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società quanto quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.
L’azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal curatore, ha natura contrattuale; l’attore deve provare la violazione dei doveri imposti agli amministratori, il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore dimostrare di avere adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi, o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Ai fini del sequestro conservativo il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore e tali da far presumere che egli, per sottrarsi all’adempimento, compia atti dispositivi idonei a depauperare il proprio patrimonio. L’assenza di beni immobili in capo al debitore è irrilevante, perché il sequestro può essere eseguito anche su beni mobili e crediti.
È amministratore di fatto chi, pur non essendo formalmente investito della carica, si ingerisce nella gestione della società esercitandone in concreto i poteri, da solo o insieme all’amministratore formale; egli è equiparato all’amministratore di diritto, anche ai fini della responsabilità civile, ed è gravato dei medesimi doveri. La qualifica presuppone lo svolgimento di attività gestorie, e non meramente esecutive, aventi carattere sistematico, che non si esauriscano nel compimento di atti eterogenei e occasionali.
Sono insufficienti a qualificare un soggetto come amministratore di fatto, in sede cautelare, la sua qualità di socio di altra società [poi fallita] alla quale la società sia subentrata in alcune iniziative e con la quale condivida la sede, nonché la corrispondenza e i rapporti con i dipendenti, in difetto di allegazione e prova di specifiche condotte decisionali e gestorie svolte in autonomia e in modo continuativo.